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Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Servizio attivo

SCIA

A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata da un Tecnico abilitato, firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati.

N.B.: nel caso in cui l’istanza è irricevibile, inammissibile, improcedibile, (ad esempio in assenza degli elementi essenziali di cui sopra previste dalla normativa di settore), si procederà all’adozione del provvedimento in forma semplificata con sintetica motivazione sulla causa di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza (art. 2, comma 1, L. 241/1990 - DGR n. 147 del 24 febbraio 2023 Allegato “A”).

          Per l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non sarà più possibile riattivare l'istruttoria, si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.

Descrizione

  • MDA generato su impresainungiorno
  • marca da bollo per permesso: Istanza + rilascio;
  • diritti di segreteria: versamento dei diritti ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22/08/2023
  • fotocopia di un documento di identità valido del proprietario, del tecnico e della ditta costruttrice.
  • estratto PRG / PAT o piano attuativo vigente con individuato l’intervento.
  • atto di proprietà o altro titolo reale.
  • documentazione fotografica relazione tecnica e illustrativa delle opere da eseguire.
  • dichiarazione di assenso dei terzi titolari;
  • scheda ISTAT per nuove costruzioni e ampliamenti.
  • autocertificazione sulla regolarità dei fabbricati esistenti, con allegata fotocopia di un documento di identità.
  • Elaborato dimostrativo del rispetto degli indici di PRG (nello specifico dimostrazione dell’art.36 del DPR 380/2001 dell’epoca dell’abuso dichiarato del rispetto degli strumenti urbanistici sia all’epoca dell’abuso che allo strumento urbanistico vigente)
  • Relazione tecnica dettagliata nello specifico:
  • Dettaglio della titolarità del richiedente;
  • Oggetto dell’intervento;
  • Descrizione dei titoli edilizi legittimi;
  • Strumento Urbanistico vigente che permette l’approvazione dell’intervento;
  • Nel caso di applicazione dell’art.36 del DPR 380/2001 dell’epoca dell’abuso dichiarato, dimostrazione del rispetto degli strumenti urbanistici sia all’epoca dell’abuso sia allo strumento urbanistico vigente;
  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitario:
    • RESIDENZIALE dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20 c. 1 del DPR 380/2001 e/o applicazione della deroga ai requisiti igienico-sanitari: ai sensi dell’art. 10 comma 2 della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120. - Dimostrazione dei requisiti igienico – sanitari riferita ai singoli ambienti (Es: Camera 8,60x4,90= mq. 42,14 Sup. Finestrata (2,00x2,20)+(1,20x1,20)= mq. 8,84     DIMOSTRAZIONE 42,14x1/8=5,26 < 8,84 PARAMETRO SODDISFATT
    • PRODUTTIVO: Circ. P.G.R. Veneto del 1° luglio 1997, n. 13
  • Relazione di asseverazione
  • dimostrazione parcheggi:
    • privati (L 122/1989) per destinazione residenziale, nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con aumento delle u.i. e cambio d’uso. Nel caso specificare il motivo della deroga;
    • privati di uso pubblico per destinazioni commerciali e direzionali (l’impegnativa registrata sarà consegnata a fine lavori).
  • Vinca: produrre la documentazione prevista dalla DGRV 2299/2014.
  • Rispetto delle barriere architettoniche (D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011, art. 77 del DPR 380 del 2001 – DPR 503/96 - DM 236/89 - L. n. 13/89): Nei casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, per qualsiasi destinazione d’uso in applicazione dell’Allegato B del D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011, art. 8 “Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visibilità ed adattabilità”: Gli elaborati grafici di progetto, relazione tecnica e dossier di presentazione (Allegato n. 1)
    • N.B.: nel caso di qualsiasi intervento su manufatti residenziali si chiede la dimostrazione dell’adattabilità
  • sicurezza degli impianti (DM n. 37 del 21 gennaio 2008 – DPR n. 447 del 6 dicembre 1991 – Legge n. 46 del 5 marzo 1990): dichiarazione firmata dal committente e dal progettista con allegato progetto o schema degli impianti (elettrico, idrico, termico, di adduzione del gas, solare termico, solare fotovoltaico). 

CONSUMI ENERGETICI

  • impianti solari termici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - Dlgs 192/05 e DPR 59/09 - Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto Energia”)): progetto dell’impianto (dal 25/6/2009 per i nuovi edifici di qualsiasi destinazione d’uso, per l’installazione di nuovi impianti termici e per la ristrutturazione di impianti termici esistenti c’è l’obbligo di installare un impianto che copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, ridotto al 20% nelle zone A. Il fabbisogno corrisponde a 60 l/abitante giorno.
  • impianti solari fotovoltaici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - art. 4 DPR 380/01- LR n. 17 del 19 luglio 2022 per gli impianti fotovoltaici ubicati a terra vedi DGRV n. 312 del 21 marzo 2023 Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto EnergiaRequisiti impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo il nuovo Decreto RED II:
    • il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con impianti alimentati da fonti rinnovabili;
    • la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kW, deve essere calcolata secondo la seguente formula:  P (kW) = S * K
      • dove: S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2); K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.
  •  Per gli edifici pubblici tali obblighi sono incrementati del 10%.
  • Inquinamento acustico: se l’attività è compresa nell’elenco dell’articolo 8 della l. n. 447/1995. In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Terre e rocce da scavo (DGRV n. 179 del 11 febbraio 2013 - DM n. 161 del 10 agosto 2012 e/o (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del2006): elaborato grafico che quantifichi le quantità di sterro e riporto.
  • riutilizzo in sito: autocertificazione (all’inizio lavori)
  • riutilizzo in altri siti: analisi ambientale (all’inizio lavori)

In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto parere nella relazione di asseverazione.

  • Vigili del Fuoco: parere preventivo se l’attività è compresa nell’elenco di cui al DPR n. 151 del 1° agosto 2011 In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Amianto ai sensi dei commi 2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitario: dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20 c. 1 del DPR 380/2001 e/o applicazione della deroga ai requisiti igienico-sanitari: ai sensi dell’art. 10 comma 2 della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.
  • Qualità ambientale dei terreni (bonifica) ai sensi dei artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Scarichi idrici, si sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - DGR 1023 del 17/07/2018, autorizzazione opere fognari:
    • ​​​​​​​per scarichi domestici in fognatura pubblica;
    • per scarichi domestici non in fognatura pubblica;
    • per scarichi produttivi in fognatura pubblica;
    • per scarichi produttivi non in fognatura pubblica;
  • lavori in quota (art. 1 della L.R. 29 del 2019 - art. 79/bis LR 61/85 – DGRV n. 97 del 2012): allegare la documentazione tecnica-progettuale prevista per tutti gli interventi che interessano le coperture degli edifici, Linee Vita.
  • Conteggi Urbanistici per conteggio del costo di costruzione:
    • Dettaglio delle superfici dei vani, superficie utile;
    • Dettaglio della superficie residenziale;
    • Dettaglio della superficie non residenziale;
    • Dettaglio della Superficie Coperta;
    • Dettaglio del Volume.
  • convenzione privata registrata dei confinanti ove necessaria.
  • elaborati di progetto che comprendano:
    • planimetria catastale in scala individuando con colore l’intervento e i mappali interessati, con la relativa legenda dei colori.
    • planimetria orientata in scala, con riportato l’edificio, la larghezza della sede stradale, le distanze dalle strade - confini - fabbricati circostanti e la posizione degli accessi.
    • disegni di progetto che comprendano:
    • piante quotate dei vari piani con indicata la loro superfice coperta e inoltre per ogni vano: dest. d’uso, sup. netta, altezza, sup. finestrata di ogni foro, rapporto d’illuminazione
    • sezioni quotate, estese oltre i confini di proprietà.
    • prospetti, interclusi ed nel caso estesi con indicazione dei fabbricati contigui.
    • copertura con indicazione della misura degli sporti, lucernari, abbaini, comignoli, volumi tecnici.
    • disegni dello stato attuale che comprendano piante - sezioni - prospetti – copertura;
    • disegni dello stato legittimo che comprendano piante - sezioni - prospetti – copertura;
    • disegni di sovrapposizione che comprendano piante - sezioni - prospetti - copertura, con individuazione cromatica delle variazioni (con apposita legenda dei simboli e colori utilizzati).
  • Piano Casa - art. 6 della L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 Interventi edilizi di ampliamento, alle seguenti condizioni:
    • che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica;
    • che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Come fare

Attraverso lo sportello telematico al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato

Cosa si ottiene

Se la SCIA è ordinaria si ottiene un provvedimento in silenzio-assenso.

Se la SCIA è in ac"acceratmento di conformità" decorsi i tempi di legge si forma il silenzio-diniego.

Tempi e scadenze

La SCIA edilizia può durare fino a 3 anni, alla scadenza dei quali, nel caso i lavori non fossero completati, ne andrà presentata una nuova, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 380/2001

Costi

Versamento dei diritti ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22/08/2023

Condizioni di servizio

  DOCX203,3K Procura_speciale
Ultima modifica: domenica, 28 aprile 2024

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