Descrizione estesa
IL SINDACO
TENUTO CONTO CHE:
- a causa dei recenti eventi climatici che hanno interessato e colpito direttamente il territorio di questo Comune, cui si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi che hanno causato allagamenti con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente
manutenzione dei canali di scolo, fossati, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati, le cui acque superficiali molte volte non sono adeguatamente regimate e correttamente convogliate. Che peraltro, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose da arginare in modo tempestivo;
RITENUTO CHE:
- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire il corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati gli accorgimenti atti alla limitazione dell’erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- le acque meteoriche devono essere convogliate tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale e/o privata, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria funzionalità di fossi, scoline del retico superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dei fossi, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, arbusti, alberi e vegetazioni, ripulitura di attraversamenti, ostruzioni e/o occlusioni ancorchè rappresentate da opere fissi o amovibili e manufatti;
- è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l’adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un percolo di frana o allagamento e, nel contempo, l’obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l’insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;
- è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;
RAVVISATA l’urgenza di adottare tutte le possibili misure di prevenzione e salvaguardia a tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia del territorio con particolare attensione alle situazioni di vulnarabilità e di rischio;
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, art. 15 comma 1) lett. c) che recita “Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: omissis…c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti”;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana Titolo VII “Disposizioni Generali di Polizia Rurale” artt. 97 – 98 –
99 – 100 - 111, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.7.2010
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2021 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2021 che così recita:
ART. 20 "... I proprietari di stabili prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all’estirpamento e pulizia delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta. Detto obbligo si estende anche alla pulizia dei marciapiedi relativamente ai residui vegetali provenienti dalla proprietà e che possono impedire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale (aghi di pino, foglie, ecc.), anche lungo le scarpate e le rive dei fossi. Si dovrà inoltre tenere in buono stato i lotti di terreno di proprietà privata compresi nella lottizzazione o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni o prospicienti alla sede stradale che occultano la visibilità, con lo sfalcio dell'erba più volte all'anno e con la pulizia dei luoghi anche per evitare il ripopolamento di fastidiosi animali. Per le aree lontane dal
centro abitato è fatto obbligo di curare la pulizia delle stesse secondo le buone tecniche agronomiche ..."
ART. 81 sexies "...I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini. I proprietari di lotti o edifici prospicienti la pubblica via hanno l’obbligo di provvedere allo sfalcio e/o all’estirpamento e pulizia delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle proprietà e lungo le recinzioni in modo tale che la vegetazione non invada le aree pubbliche (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc.). Per quanto concerne piante di medio e alto fusto che si sopraelevano sull’area pubblica, i proprietari devono garantire il passaggio di pedoni e automezzi e la costante pulizia per la caduta delle infiorescenze e delle foglie. Hanno altresì l’obbligo di provvedere alla scerbatura meccanica o chimica della vegetazione lungo il perimetro posto a confine, in modo che le malerbe non invadano la proprietà pubblica anche con il solo sviluppo delle radici. Detto obbligo si estende anche alla pulizia dei marciapiedi relativamente ai residui vegetali provenienti dalla proprietà e che possono impedire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale (aghi di pino, foglie, ecc.).
Si dovrà inoltre tenere in buono stato i lotti di terreno di proprietà privata compresi nelle lottizzazioni o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni o prospicienti la sede stradale, effettuando lo sfalcio dell’erba almeno due volte all’anno prima della levata delle varie essenze vegetali e con la pulizia dei luoghi anche per evitare il ripopolamento di fastidiosi animali. Per le aree lontane dal centro abitato è fatto obbligo di curare la pulizia delle stesse secondo le buone tecniche agronomiche. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, a giudizio della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale, è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 se trattasi di aree di pertinenza di fabbricati già abitati (giardini privati). Nel caso di aree urbanizzate non ancora edificate (aree di lottizzazione) si applica la sanzione pecuniaria di euro 150,00 per i lotti fino a 500 mq, di euro 300,00 per i lotti oltre 500 mq e fino a 1.000 mq, e di euro 500,00 per le aree superiori a 1.000 mq.. Gli interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà del Comune, al fine di prevenire rischi per la salute el’incolumità pubblica, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio con spese a carico dell’interessato.
ART. 81 septies "... I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed arretrare le coltivazioni che impediscono la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all’art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 3,00, al di sopra del marciapiede, e metri 5,00 se sporgono sopra la
carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti. Nessun ramo deve avere la propria proiezione sulla sede stradale/marciapiede. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150. E’, altresì, vietato piantare siepi o piante su fondi e aree verdi private, attraversati, anche solo di fatto, da condotte fognarie pubbliche di qualunque tipo, indipendentemente dall’esistenza o meno di una formale servitù all’uopo costituita. Tanto al fine di evitare la penetrazione di radici nelle condotte, che ne pregiudicano il regolare funzionamento. In presenza di danni causati dalle radici delle piante o siepi, anche al suolo pubblico, accertati da tecnici incaricati dal Comune, il trasgressore è tenuto a ripristinare la funzionalità della condotta
fognaria o del suolo pubblico con spese a carico dello stesso..."
VISTO l’art. 1 della L. 12.02.1942 n. 183;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Pubblici”;
ORDINA
1. A TUTTI i proprietari/affittuari e/o conduttori e/o utilizzatori e detentori a qualsiasi titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere e ai conduttori di terreni ad uso agricolo e non, di provvedere, ciascuno per la propria competenza, con effetto immediato a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;
2) Riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idraulico e idrogeologico, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e della regimazione delle acque attuando un'appropriata sistemazione tramite la realizzazione dei seguenti interventi:
- tenere sempre ben puliti ed adeguatamente sezionati i fossi che delimitano e dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti, asportando tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e delle sponde, scarpate, argini ed alvei anche al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e rami dalle piantagioni laterali i canali di scolo che per qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- nel caso di fossi, scoli, corsi d’acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l’efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da consentire il convogliamento e lo smaltimento delle prime acque meteoriche;
- effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonchè terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- regimare le acque provenienti da piazzali, terreni, pertinenze e strade private che hanno accessodalla pubblica via onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile;
- arare e coltivare alla distanza minima di un metro dalla carreggiata stradale o del ciglio del fosso in
modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade ai sensi dell’art. 111 del Regolamento di Polizia Urbana
- Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all’art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l’importanza del corso d’acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione ai sensi dell’art. 111 del Regolamento di Polizia Urbana.
3) A TUTTI I PROPRIETARI a e ai conduttori di terreni ad uso agricolo e non, ad eseguire il risezionamento e ricostruzione dei fossi privati che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essa riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati;
4) AI SENSI DELL'ART. 98 E SEGUENTI del citato regolamento Polizia Urbana, in caso di trascuratezza o
inadempienze del proprietario o chi per esso, l’Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Il mancato adempimento della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Gli Agenti comunale e della forza pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Che il presente provvedimento sia:
- pubblicato all’albo pretorio comunale;
- pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monteviale;
- trasmesso in copia al Consorzio di Bonifica “Alta Pianura Veneta” Via G. Oberdan n. 2 – 37047 San
Bonifacio (VR) pec consorzio.altapianuraveneta.eu;
- trasmesso in copia all’Ufficio Unione dei Comuni di Caldogno e Isola Vicentina con sede a
Caldogno, in Via Diviglio 73, per quanto di competenza;
- esposto nelle bacheche comunali;
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del vigente D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e succ. modifiche) con le formalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice ella strada), nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6/12/1971, n. 1034).
La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio Comunale e sul sito webdel Comune di Monteviale