Determinazione della tariffa del tributo
ART. 8
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento.
- Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.